Trasporto Merci-CMR : il Subvettore non è responsabile in via extracontrattuale nei confronti del proprietario per la perdita di merce causata da omessa custodia.

L’obbligazione accessoria della custodia non è infatti configurabile al di fuori dal contratto di trasporto.

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 4268/2013 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 26 Marzo 2013, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un cliente estero,  nella quale viene confermato, in materia di Trasporto Merci su strada soggetto all'applicazione della Convenzione CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) siglata il 19 maggio 1956, il principio da tempo consolidato in giurisprudenza secondo cui : “in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l’obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 1979 n. 2773).

TribMilano