Responsabilità professionale: Il Notaio ritenuto responsabile tuttavia non risarcisce l'acquirente del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile se il pagamento intergrale è avvenuto prima della stipula notarile e quindi prima dell'intervento del notaio

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della privacy, una recentissima sentenza emessa nel mese di marzo 2015 ex art. 281 sexies c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma in una causa in materia di responsabilità professionale intentata contro un notaio, incaricato di una stipula di un atto di compravendita, risultato soccombente in primo grado per non aver individuato un vincolo di inedificabilità che riguardava l'immobile oggetto di vendita con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari al prezzo pagato per l'immobile dall'acquirente ed agli onorari notarili. In appello, il collegio difensivo del notaio del quale faceva parte l'avv. Giulio Corsini, è riuscito ad ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno avendo la Corte di Appello accolto il motivo di gravame che si fondava sul principio per cui: "Sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato. Ricorrendo tale ipotesi, l'unico danno ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito (Cass. 16905 del 2010 confermata da Cass. 18244 del 2014)"