Vendita Internazionale di beni mobili - Luogo di esecuzione della prestazione della consegna - Giurisdizione

In tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg. CE 22.12.2001, n. 44

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 4201/2016 con cui il Tribunale Civile di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente tedesco (SL), ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’avv. Giulio Corsini “dovendosi condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci, come da altri criteri eventualmente previsti dalla legislazione nazionale”.

sent. 4201 2016