Diritto di Famiglia – Rettifica dello Stato Civile – I genitori possono trasmettere di comune accordo ai propri figli il cognome materno in anteposizione

L’avv. Francesca Bucciarelli Ducci ha assistito una coppia di genitori che hanno deciso, di comune accordo, dopo la chiusura dell’atto di nascita, di attribuire in anteposizione al loro figlio anche il cognome materno in ragione di particolari ragioni che sono state ritenute conformi ai principi generali espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016 che, richiamata la precedente sentenza n. 61/2006, in tema di diritti come quello della parità tra i sessi, anche nella scelta del cognome, e di tutela dell’identità di ciascun genitore, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, regolamentari, relative all’Ordinamento di Stato Civile nella parte in cui non consente, ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli , al momento della nascita o dell’adozione anche il cognome materno (2018).