Real Estate – Mediazione Immobiliare - il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge soltanto quando essi abbiano cooperato giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro ai fini della conclusione dell'affare. (avv. Giulio Corsi

L’avv. Giulio Corsini, ha assistito i proprietari di un prestigioso attico sito nella città di Roma, convenuti in giudizio da una società di intermediazione immobiliare che chiedeva il pagamento della provvigione affermando di essere stata l’intermediaria nella conclusione della vendita dell’appartamento. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 19701 pubblicata in data 14.10.2019, accogliendo le argomentazioni del nostro studio, ha, al contrario, accertato che l’affare fosse stato chiuso da altro intermediario e che la società attrice non avesse diritto al pagamento della provvigione nemmeno per quota in base al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui : ”Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare… non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. n. 16157 del 08/07/2010; Cass. 1120 del 22/01/2015). (2019).