DIRITTO INTERNAZIONALE – IL GIUDICE CIVILE A CUI E’ STATA RIMESSA DAL G.I.P., EX ART. 263, C. III C.P.P., LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA’ DELLE COSE SEQUESTRATE DECIDE SULLA PROPRIA GIURISDIZIONE - (AVV.TI ROERIG E CORSINI)

Il Tribunale di Lagonegro (ex Tribunale di Sala Consilina) con sentenza 107 pubblicata il 29.7.2020 ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale italiana sollevata da una importante società di noleggio di auto di lusso di nazionalità tedesca assistita dagli avv.ti Maria Theresia Roerig e Giulio Corsini. Un imprenditore italiano titolare di un autosalone citava la società tedesca dinanzi al Tribunale di Sala Consilina sostenendo di aver subito il sequestro, nell’ambito di un procedimento penale promosso in Italia contro ignoti,  di un’auto di grande cilindrata che l’imprenditore affermava di aver acquistato al prezzo di mercato da terzi senza conoscere l‘origine illecita dell’automobile. L’imprenditore proponeva, ai sensi dell’art. 263 c. v, c.p.p., istanza di dissequestro al G.I.P. il quale rilevato che a sua volta la società tedesca si affermava proprietaria dell’automobile, rimetteva, ex art. 263, c. III, c.p.p., le parti dinanzi al Tribunale civile di Sala Consilina per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate. Il Tribunale di Lagonegro (ex Sala Consilina) con la sentenza in esame ha tuttavia affermato che “secondo consolidato orientamento della Corte europea (cfr. ex multis, CG 20.5.2010 in causa C-111/2009) l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44\2001, va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, invece, la parte convenuta ha, fin dalla comparsa di costituzione e risposta sollevato eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità adita”. Partendo da tale presupposto il Tribunale ha dichiarato che nella specie non sussistesse la giurisdizione italiana in quanto “Il regolamento C.E. n. 44\2001 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", al fine di accordare alle norme sulla competenza un alto grado di prevedibilità, ha, quindi, sancito il principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, consentendo di derogarvi solo in casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento basato, comunque, sulla stretta connessione tra l'autorità giurisdizionale e la controversia così da garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Ed invero, la società convenuta ha la sede legale in Germania, a ………, quindi, ai sensi del succitato art. 2, doveva essere citata innanzi all’autorità giurisdizionale tedesca non avendo la stessa anche altre sedi in Italia. Né tantomeno possono trovare applicazione le norme contenute nelle sezioni da 2 a 7 richiamate dall’art. 3 del Regolamento C.E.”