DIRITTI REALI – SENZA ANIMUS REM SIBI HABENDI NON C’E’ USUCAPIONE (AVV. GIULIO CORSINI)

Il Tribunale di Grosseto con sentenza 356 pubblicata il 5.6.2020 ha accolto la domanda di rivendica promossa da un proprietario terriero, assistito dall’avv. Giulio Corsini, che lamentava che terzi si fossero appropriati di un suo vasto tenimento. Instaurata la causa il convenuto si costituiva spiegando domanda riconvenzionale di usucapione del terreno. Il Tribunale di Grosseto ha evidenziato che il non uso da parte del proprietario fondiario di per sé non comporta l’estinzione del diritto di proprietà che è imprescrittibile fatti salvi gli effetti dell’usucapione. Tuttavia il tempo utile al maturare dell’usucapione decorre solo dal momento in cui il terzo provi di aver incominciato a possedere con l’animus rem sibi habendi. In tal senso meri interventi che il terzo abbia effettuato, in absentia domini, sul terreno al fine di tutelare la  propria limitrofa proprietà non sono idonei a configurare l’animus richiesto dalla normativa disciplinante la fattispecie dell’usucapione.