NOTAIO- INVENTARIO DI EREDITA’– AZIONE ORDINARIA DEL NOTAIO INCARICATO PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO- AMMISSIBILE – NECESSITA’ DI PREVENTIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE AL GIUDICE CHE HA NOMINATO IL NOTAIO - INSUSSISTENZA. AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1213 pubblicata il 16.6.2021, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci, nell’ambito di una vertenza avente ad oggetto il pagamento degli onorari dovuti ad un notaio per l’esecuzione, su incarico del giudice, di un inventario di una eredità, ha rigettato l’appello della controparte appellante che lamentava che il Tribunale avesse disatteso l’eccezione secondo cui gravasse sul notaio l’onere di chiedere la liquidazione del suo compenso al giudice che lo aveva nominato per la procedura inventariale, a norma dell’art. 83 D.Lgs. 113/2002, con conseguente inammissibilità della pretesa fatta valere dal notaio in sede ordinaria contro gli eredi. Il Collegio della Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto infondato il motivo statuendo che “Contrariamente a quanto afferma l’appellante, deve ritenersi applicabile anche a questa fattispecie il principio affermato da Cass. civ. Sez. II, 31/03/2006, n. 7633, secondo cui l’ausiliare del giudice può sempre agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, se non abbia ottenuto la liquidazione del suo compenso in quella sede”.