La Corte di Appello Civile di Roma, Sezione III^, Pres. Lo Sinno – Rel. dott. Sarnelli, con sentenza n. 7208 pubblicata il 14.11.2022, ha accolto l’appello promosso dall’avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente promissario acquirente di un immobile, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha affermato che “..l’art. 1759, comma 1, c.c. impone… al mediatore lo specifico obbligo informativo…di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili adottando la diligenza cui è tenuto professionalmente ex art. 1176 c.c., fatti riguardanti la valutazione e la sicurezza dell’affare che possano incidere sulla decisione di concludere il contratto di compravendita: l’inadempimento di tali obblighi informativi determina, dunque, una specifica e qualificata responsabilità del mediatore, compromettendo inevitabilmente anche il suo diritto alla provvigione. Orbene tra le informazioni rientranti in tale obbligo rientrano anche quelle riguardanti la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile ivi comprese la conformità dello stato dei luoghi alla rappresentazione degli stessi in catasto ed il rilascio del certificato di abitabilità”. Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il motivo di gravame secondo cui si contestava che il Tribunale avesse “..travisato completamente il fatto processuale assumendo come generica una eccezione che, al contrario, era stata formulata dal convenuto in termini precisi ed inequivocabili”. I motivi sono fondati. Rileva, infatti, la Corte che la contestata “violazione degli obblighi di cui all’art. 1759 c.c.” è stata compiutamente rappresentata in primo grado”. La Corte di Appello ha quindi accertato che la società di mediazione appellata, che in primo grado aveva ottenuto la condanna del promissario acquirente al pagamento della mediazione per una ingentissima somma di oltre 70.000 euro, avesse violato gli obblighi informativi cui era tenuta non avendo informato il promissario acquirente tra l’altro della mancanza della certificazione di agibilità dell’immobile pubblicizzato sul mercato. La società di mediazione è stata quindi condannata alla restituzione della provvigione ove medito-tempore percepita e alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.