REAL ESTATE – ART. 1669 C.C. - IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DAL COMMITTENTE SE I DIFETTI DELL’OPERA ATTENGONO A SCELTE GENERALI E DI FONDAMENTALE RILEVANZA DEI LAVORI (AVV.TI GIULIO CORSINI e FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI)

La Corte di Appello Civile di Firenze, Sezione I^, Pres. Mariani – Rel. dott.ssa Lococo, con sentenza n. 879 pubblicata il 26.4.2023, ha accolto l’appello promosso dagli avv.ti Francesca Bucciarelli Ducci e Giulio Corsini per conto di un loro cliente (Ente Ospedaliero) che aveva commissionato la realizzazione di una nuova copertura, di oltre 1000 metri quadri, di uno dei plessi dell’ospedale che tuttavia aveva presentato gravi difetti, ed in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo, ha riconosciuto che, nella specie, contrariamente a quanto aveva statuito il Tribunale, dovesse riconoscersi la responsabilità anche del Direttore dei Lavori (e non solo della ditta appaltatrice nelle more fallita) per gli ingenti danni subiti dalla committenza. La Corte di Appello ha statuito: “risulta dirimente, nella fattispecie, la individuazione della stessa nozione di “alta sorveglianza” comportante il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi, con il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”, con la sola esclusione della sorveglianza sulle operazioni di natura elementare o marginale (Cass., ord. N. 7336/2019)”. Il Direttore dei Lavori è stato condannato a risarcire l’intero danno patrimoniale subito dall’Ente Ospedaliero committente e al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio.