L’avv. Francesca Bucciarelli Ducci ha assistito una coppia di genitori che hanno deciso, di comune accordo, dopo la chiusura dell’atto di nascita, di attribuire in anteposizione al loro figlio anche il cognome materno in ragione di particolari ragioni che sono state ritenute conformi ai principi generali espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016 che, richiamata la precedente sentenza n. 61/2006, in tema di diritti come quello della parità tra i sessi, anche nella scelta del cognome, e di tutela dell’identità di ciascun genitore, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, regolamentari, relative all’Ordinamento di Stato Civile nella parte in cui non consente, ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli , al momento della nascita o dell’adozione anche il cognome materno (2018).

BDC Studio Legale, nella persona dell’avv. Giulio Corsini, ha assistito una società immobiliare di nazionalità italiana proprietaria di una delle più spettacolari Penthouse sita in una delle zone più prestigiose della città storica della Capitale convenuta in giudizio da alcuni proprietari di appartamenti sottostanti che reclamavano la natura di bene comune del “tetto a falda” di copertura del fabbricato. Il Tribunale di Roma,  con sentenza n. 19478 pubblicata il 10.10.2019, ha rigettato la domanda degli attori avendo la difesa della società convenuta vinto la presunzione di condominialità del “tetto” prevista dall’art. 1117 codice civile (2019).

Pubblicato sull’Yearbook Commercial Arbitration – 2018- Volume XLIII (pagg. 292-362) un lodo emesso dall’avv. Maria Theresia Roerig in una procedura arbitrale internazionale amministrata dalla Camera Arbitrale di Milano.

L’avv. Giulio Corsini, ha assistito i proprietari di un prestigioso attico sito nella città di Roma, convenuti in giudizio da una società di intermediazione immobiliare che chiedeva il pagamento della provvigione affermando di essere stata l’intermediaria nella conclusione della vendita dell’appartamento. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 19701 pubblicata in data 14.10.2019, accogliendo le argomentazioni del nostro studio, ha, al contrario, accertato che l’affare fosse stato chiuso da altro intermediario e che la società attrice non avesse diritto al pagamento della provvigione nemmeno per quota in base al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui : ”Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare… non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. n. 16157 del 08/07/2010; Cass. 1120 del 22/01/2015). (2019).

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1346 pubblicata in data 21.02.2020, accogliendo l’eccezione sollevata dall’avv. Giulio Corsini per la parte appellata, ha dichiarato improcedibile l’appello promosso da parte appellante per essere stato tardivamente iscritto a ruolo (nella specie l’appellante aveva iscritto a ruolo l’appello decorsi undici giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione di appello così non rispettando il disposto di cui all’art. 165 c.p.c. richiamato dall’art. 347 c.p.c.. che prevede che l’attore debba iscrivere a ruolo la causa “entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto”. La Corte di Appello di Roma, sempre in accoglimento di altra eccezione sollevata dall’avv. Giulio Corsini, ha altresì ritenuto di non poter accogliere ben due istanze di rimessione in termini presentate da parte appellante ex art.153 c.p.c. in quanto non tempestive ribadendo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in caso di legittimo impedimento per ottenere la rimessione in termini è necessaria “la tempestività della iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (nella specie l’appellante, incorsa nella tardiva iscrizione a ruolo dell’appello, aveva presentato una prima istanza di rimessione in termini circa sette mesi dopo l’intervenuta decadenza e una seconda istanza circa un anno dopo).(2020)

Il Tribunale di Lagonegro (ex Tribunale di Sala Consilina) con sentenza 107 pubblicata il 29.7.2020 ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale italiana sollevata da una importante società di noleggio di auto di lusso di nazionalità tedesca assistita dagli avv.ti Maria Theresia Roerig e Giulio Corsini. Un imprenditore italiano titolare di un autosalone citava la società tedesca dinanzi al Tribunale di Sala Consilina sostenendo di aver subito il sequestro, nell’ambito di un procedimento penale promosso in Italia contro ignoti,  di un’auto di grande cilindrata che l’imprenditore affermava di aver acquistato al prezzo di mercato da terzi senza conoscere l‘origine illecita dell’automobile. L’imprenditore proponeva, ai sensi dell’art. 263 c. v, c.p.p., istanza di dissequestro al G.I.P. il quale rilevato che a sua volta la società tedesca si affermava proprietaria dell’automobile, rimetteva, ex art. 263, c. III, c.p.p., le parti dinanzi al Tribunale civile di Sala Consilina per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate. Il Tribunale di Lagonegro (ex Sala Consilina) con la sentenza in esame ha tuttavia affermato che “secondo consolidato orientamento della Corte europea (cfr. ex multis, CG 20.5.2010 in causa C-111/2009) l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44\2001, va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, invece, la parte convenuta ha, fin dalla comparsa di costituzione e risposta sollevato eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità adita”. Partendo da tale presupposto il Tribunale ha dichiarato che nella specie non sussistesse la giurisdizione italiana in quanto “Il regolamento C.E. n. 44\2001 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", al fine di accordare alle norme sulla competenza un alto grado di prevedibilità, ha, quindi, sancito il principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, consentendo di derogarvi solo in casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento basato, comunque, sulla stretta connessione tra l'autorità giurisdizionale e la controversia così da garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Ed invero, la società convenuta ha la sede legale in Germania, a ………, quindi, ai sensi del succitato art. 2, doveva essere citata innanzi all’autorità giurisdizionale tedesca non avendo la stessa anche altre sedi in Italia. Né tantomeno possono trovare applicazione le norme contenute nelle sezioni da 2 a 7 richiamate dall’art. 3 del Regolamento C.E.”

Il Tribunale di Grosseto con sentenza 356 pubblicata il 5.6.2020 ha accolto la domanda di rivendica promossa da un proprietario terriero, assistito dall’avv. Giulio Corsini, che lamentava che terzi si fossero appropriati di un suo vasto tenimento. Instaurata la causa il convenuto si costituiva spiegando domanda riconvenzionale di usucapione del terreno. Il Tribunale di Grosseto ha evidenziato che il non uso da parte del proprietario fondiario di per sé non comporta l’estinzione del diritto di proprietà che è imprescrittibile fatti salvi gli effetti dell’usucapione. Tuttavia il tempo utile al maturare dell’usucapione decorre solo dal momento in cui il terzo provi di aver incominciato a possedere con l’animus rem sibi habendi. In tal senso meri interventi che il terzo abbia effettuato, in absentia domini, sul terreno al fine di tutelare la  propria limitrofa proprietà non sono idonei a configurare l’animus richiesto dalla normativa disciplinante la fattispecie dell’usucapione.

Il Tribunale di Roma con sentenza 14903 pubblicata il 20.10.2020 ha rigettato la domanda avanzata da una società immobiliare acquirente di un immobile nel centro storico di Roma che lamentava che la società venditrice, assistita dall’avv. Giulio Corsini, le avesse celato, e aveva comunque omesso di informarla, durante le trattative ed in sede di stipula del preliminare di vendita e del contratto definitivo, della necessità che sul fabbricato dovessero essere effettuati importanti lavori di consolidamento strutturale chiedendo pertanto una riduzione del 15% del prezzo di acquisto oltre il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda evidenziando che il “compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi” e che “Tuttavia, la riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude il sorgere della garanzia” e che “In caso di vendita di un bene appartenente a un edificio condominiale di risalente costruzione, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero al tempo di realizzazione delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'art. 1490 c.c., essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi… essendo onere dell’acquirente esaminarlo con attenzione e diligenza”.

Applicando tali principi al caso concreto il Tribunale ha osservato che “Vi erano lesioni visibili dall’esterno, concentrate maggiormente sulle murature perimetrali di facciata” e “Il quadro visibile delle fessurazioni, unitamente valutato alla vetustà dell’edificio, avrebbe dovuto indurre” vista anche "l'importanza dell'acquisto" la società immobiliare acquirente che "si apprestava ad acquistare un appartamento sito in uno stabile realizzato tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, a verificare diligentemente, secondo il principio di autoresponsabilità, le condizioni strutturali dello stabile, da eseguirsi attraverso un tecnico di fiducia o mediante l’esame dei verbali assembleari”.

The event organized by ArbIt (Italian Forum for Arbitration) and regarding the topics of the AIA CAM Pre-Moot (art. 42 CISG as well as “joinder and consolidation”) is co-sponsored by AIA (Associazione Italiana per l’Arbitrato) and the Milan Chamber of Arbitration (CAM):

Welcome Remarks

Maria Theresia Roerig, Co-Chair, ARBIT; BDC Studio Legale, Rome

Speakers

Professor Franco Ferrari, NYU School of Law

Anne-Carole Cremades, Schellenberg Wittmer, Geneva

Michele Sabatini, Co-Chair, ARBIT; ArbLit, Milan

For registration please email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

instructions to join the webinar will be circulated the day before the event 

Pubblicato sull’Yearbook Commercial Arbitration – 2020- Volume XLV - un lodo emesso da un collegio arbitrale presieduto dall’avv. Maria Theresia Roerig in una procedura arbitrale internazionale amministrata dalla Camera Arbitrale di Milano avente ad oggetto un contratto di distribuzione stipulato tra una società venditrice italiana e una società distributrice di nazionalità serba.

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  1. CHIAMATA DEL TERZO EX ART. 269 C.P.C.- IL TERZO CHIAMATO NEL GIUDIZIO INTRODOTTO FRA ALTRI NON HA INTERESSE A SOLLEVARE CONTESTAZIONI SULLA RITUALITÀ DELLA PROPRIA CHIAMATA CON RIGUARDO AL RAPPORTO PROCESSUALE ORIGINARIO AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI
  2. NOTAIO- INVENTARIO DI EREDITA’– AZIONE ORDINARIA DEL NOTAIO INCARICATO PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO- AMMISSIBILE – NECESSITA’ DI PREVENTIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE AL GIUDICE CHE HA NOMINATO IL NOTAIO - INSUSSISTENZA. AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI
  3. COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’- L’ACQUIRENTE OTTIENE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. SUI BENI IMMOBILI E MOBILI E SUI CREDITI DEL VENDITORE – AVVOCATO GIULIO CORSINI- BDC LEGAL.
  4. CASSAZIONE- INAMMISSIBILE EX ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. IL RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO CHE HA DECISO LA QUESTIONE IN MODO CONFORME ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE–(AVV. GIULIO CORSINI-BDC LEGAL)
  5. MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’ – OMESSA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE EX. ART. 1759 C.C.- SUSSISTE – CONSEGUENZE- INESIGIBILITA’ DELLA PROVVIGIONE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE – (AVV. GIULIO CORSINI)
  6. REAL ESTATE– SHOPPING IMMOBILIARE NELL’ANNO 2022 CON GLI AVV.TI GIULIO CORSINI E MARIA THERESIA ROERIG DI BDC-STUDIO LEGALE.
  7. REAL ESTATE – ART. 1669 C.C. - IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DAL COMMITTENTE SE I DIFETTI DELL’OPERA ATTENGONO A SCELTE GENERALI E DI FONDAMENTALE RILEVANZA DEI LAVORI (AVV.TI GIULIO CORSINI e FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI)
  8. REAL ESTATE – COMPRAVENDITA - LA MANCANZA DI AGIBILITA’ COSTA CARO AL VENDITORE (AVV. GIULIO CORSINI)
  9. COMPRAVENDITA IMMOBILIARE –– RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE EX ART. 1337 C.C. - AUTORESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE –NO OBBLIGO INFORMATIVO DEL VENDITORE SE L’INFORMAZIONE OMESSA ERA DI AGEVOLE ACQUISIBILITA’ -AVV. GIULIO CORSINI