COMPRAVENDITA IMMOBILIARE –– RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE EX ART. 1337 C.C. - AUTORESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE –NO OBBLIGO INFORMATIVO DEL VENDITORE SE L’INFORMAZIONE OMESSA ERA DI AGEVOLE ACQUISIBILITA’ -AVV. GIULIO CORSINI

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8150 pubblicata il 15.12.2023, C.E. dott. Cirillo, Pres. dott.ssa Izzo, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Giulio Corsini, che difendeva la società venditrice e il suo amministratore unico, ha rigettato l’appello avverso con il quale la società immobiliare acquirente lamentava, tra l’altro, che il Tribunale “avrebbe negato la responsabilità precontrattuale sul presupposto che il difetto di diligenza dell’acquirente assorbiva l’omissione di informazioni da parte del venditore”. Nella specie, la Corte di Appello, ha statuito che "il Tribunale ha correttamente negato la responsabilità precontrattuale atteso che il dovere di informazione nel corso delle trattative di circostanze che avrebbero potuto influire sui termini e le condizioni dell’affare non può riguardare le circostanze conoscibili…con l’ordinaria diligenza“ e che l’acquirente "ben avrebbe dovuto accorgersi di tutte quelle criticità che avevano ampiamente giustificato interventi di manutenzione straordinaria e avrebbero potuto verosimilmente giustificarli in futuro“. Aggiunge quindi la Corte di Appello che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1337 c.c. scrutinando anche la diligenza di chi invoca tutela, in adesione alla giurisprudenza, per cui la parte che assume di essere stata fuorviata da omesse informazione, non può invocare la tutela propria del contraente di buona fede nella fase precontrattuale, quando egli stesso sia stato in colpa per aver potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza di quelle informazioni. Va da sé che l’agevole acquisibilità di quelle informazioni non consente di configurare come speculare dovere del venditore quello di riferirle, piuttosto che collocarsi come concausa non efficiente del danno da più gravose condizioni contrattuali”. L’appello è stato rigettato anche in relazione a tutti gli ulteriori sei motivi di gravame con cui la società immobiliare acquirente e appellante chiedeva di accertare la responsabilità della società venditrice e del proprio amministratore unico per vizi occulti ex art. 1491, c.c. per Dolo Incidente ex art. 1440 c.c. e per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. La società immobiliare appellante è stata condannata alla refusione delle spese di lite del grado oltre al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

REAL ESTATE – COMPRAVENDITA - LA MANCANZA DI AGIBILITA’ COSTA CARO AL VENDITORE (AVV. GIULIO CORSINI)

Il Tribunale di Roma, sezione decima, con sentenza 12624 pubblicata il 5.9.2023 ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due acquirenti, difesi dall’avv. Giulio Corsini, nei confronti del venditore/costruttore di un appartamento sito in Roma per mancanza di agibilità. Il venditore/costruttore aveva dichiarato nel contratto di compravendita notarile pubblico, di non essere in possesso della certificazione di agibilità ma di aver presentato apposita istanza, di cui indicava numero di protocollo e data di deposito, al Comune, corredata della documentazione necessaria.Gli acquirenti circa otto anni dopo l’acquisto, non avendo ricevuto l’agibilità dal venditore, si sono vittoriosamente azionati in giudizio ottenendo un cospicuo risarcimento del danno. Il danno-conseguenza secondo la sentenza del Tribunale di Roma va individuato nella differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto e il valore di mercato del cespite privo di agibilità stimato dal CTU.

REAL ESTATE – ART. 1669 C.C. - IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DAL COMMITTENTE SE I DIFETTI DELL’OPERA ATTENGONO A SCELTE GENERALI E DI FONDAMENTALE RILEVANZA DEI LAVORI (AVV.TI GIULIO CORSINI e FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI)

La Corte di Appello Civile di Firenze, Sezione I^, Pres. Mariani – Rel. dott.ssa Lococo, con sentenza n. 879 pubblicata il 26.4.2023, ha accolto l’appello promosso dagli avv.ti Francesca Bucciarelli Ducci e Giulio Corsini per conto di un loro cliente (Ente Ospedaliero) che aveva commissionato la realizzazione di una nuova copertura, di oltre 1000 metri quadri, di uno dei plessi dell’ospedale che tuttavia aveva presentato gravi difetti, ed in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo, ha riconosciuto che, nella specie, contrariamente a quanto aveva statuito il Tribunale, dovesse riconoscersi la responsabilità anche del Direttore dei Lavori (e non solo della ditta appaltatrice nelle more fallita) per gli ingenti danni subiti dalla committenza. La Corte di Appello ha statuito: “risulta dirimente, nella fattispecie, la individuazione della stessa nozione di “alta sorveglianza” comportante il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi, con il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”, con la sola esclusione della sorveglianza sulle operazioni di natura elementare o marginale (Cass., ord. N. 7336/2019)”. Il Direttore dei Lavori è stato condannato a risarcire l’intero danno patrimoniale subito dall’Ente Ospedaliero committente e al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio.

REAL ESTATE– SHOPPING IMMOBILIARE NELL’ANNO 2022 CON GLI AVV.TI GIULIO CORSINI E MARIA THERESIA ROERIG DI BDC-STUDIO LEGALE.

L’anno 2022 si è chiuso confermando la sempre maggiore affermazione di BDC – STUDIO LEGALE con i propri partners avv.ti Giulio Corsini (Head of Real Estate) e Maria Theresia Roerig (Head of the German and International Desk) nella consulenza stragiudiziale nel settore delle compravendite immobiliari di immobili di prestigio ad uso residenziale e commerciale sia in favore di persone fisiche che società di capitali.

Nel corso dell’anno si sono avviate e/o chiuse operazioni di vendita/acquisizione di importanti immobili situati nella città di Roma (ad esempio prestigiosi attici, villini, appartamenti con destinazione residenziale ovvero negozi con destinazione commerciale tutti situati nei principali quartieri della Capitale) ovvero la compravendita di una prestigiosa Villa unifamiliare nella nota località turistica di Maratea in Basilicata.

BDC-STUDIO LEGALE sta inoltre sempre più incrementando la sua presenza in un settore in grande espansione quale quello delle acquisizioni alberghiere ove assiste “players” anche internazionali in tutte le fasi di acquisizione ivi inclusa l’attività di due diligence tecnico-legale.

MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’ – OMESSA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE EX. ART. 1759 C.C.- SUSSISTE – CONSEGUENZE- INESIGIBILITA’ DELLA PROVVIGIONE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE – (AVV. GIULIO CORSINI)

La Corte di Appello Civile di Roma, Sezione III^, Pres. Lo Sinno – Rel. dott. Sarnelli, con sentenza n. 7208 pubblicata il 14.11.2022, ha accolto l’appello promosso dall’avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente promissario acquirente di un immobile, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha affermato che “..l’art. 1759, comma 1, c.c. impone… al mediatore lo specifico obbligo informativo…di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili adottando la diligenza cui è tenuto professionalmente ex art. 1176 c.c., fatti riguardanti la valutazione e la sicurezza dell’affare che possano incidere sulla decisione di concludere il contratto di compravendita: l’inadempimento di tali obblighi informativi determina, dunque, una specifica e qualificata responsabilità del mediatore, compromettendo inevitabilmente anche il suo diritto alla provvigione. Orbene tra le informazioni rientranti in tale obbligo rientrano anche quelle riguardanti la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile ivi comprese la conformità dello stato dei luoghi alla rappresentazione degli stessi in catasto ed il rilascio del certificato di abitabilità”. Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il motivo di gravame secondo cui si contestava che il Tribunale avesse “..travisato completamente il fatto processuale assumendo come generica una eccezione che, al contrario, era stata formulata dal convenuto in termini precisi ed inequivocabili”. I motivi sono fondati. Rileva, infatti, la Corte che la contestata “violazione degli obblighi di cui all’art. 1759 c.c.” è stata compiutamente rappresentata in primo grado”. La Corte di Appello ha quindi accertato che la società di mediazione appellata, che in primo grado aveva ottenuto la condanna del promissario acquirente al pagamento della mediazione per una ingentissima somma di oltre 70.000 euro, avesse violato gli obblighi informativi cui era tenuta non avendo informato il promissario acquirente tra l’altro della mancanza della certificazione di agibilità dell’immobile pubblicizzato sul mercato. La società di mediazione è stata quindi condannata alla restituzione della provvigione ove medito-tempore percepita e alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.

CASSAZIONE- INAMMISSIBILE EX ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. IL RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO CHE HA DECISO LA QUESTIONE IN MODO CONFORME ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE–(AVV. GIULIO CORSINI-BDC LEGAL)

La Corte di Cassazione, sezione VI-2, con ordinanza n. 33518 pubblicata in data 11.11.2021, in accoglimento delle tesi difensive del controricorrente difeso dall'avv. Giulio Corsini, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. il ricorso presentato dalla parte ricorrente avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma con la quale l'appello principale era stato dichiarato improcedibile per essere stato iscritto a ruolo un giorno in ritardo rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.. L'allora appellante, peraltro nella fase di gravame, aveva chiesto di essere rimessa in termini con istanza presentata, ai sensi dell'art. 153, c. 2 c.p.c., sette mesi dopo la tardiva iscrizione a ruolo. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini per tardività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso richiamando il principio per cui "La rimessione in termini...deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisto la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice".

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’- L’ACQUIRENTE OTTIENE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. SUI BENI IMMOBILI E MOBILI E SUI CREDITI DEL VENDITORE – AVVOCATO GIULIO CORSINI- BDC LEGAL.

Il Tribunale di Roma, sezione decima civile in persona del dott. Francesco Cina, con provvedimento emesso in corso di causa in data 20-27/7/2021 ha concesso ad alcuni acquirenti di un immobile, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Giulio Corsini, il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., sui beni immobili o mobili e/o su cose o somme dovute alla società venditrice. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la mancanza di agibilità è causa di riduzione del valore di mercato del cespite oggetto di compravendita sussistendo pertanto il requisito del fumus boni juris in merito all’azione di risarcimento danni intentata dagli acquirenti nei confronti della società immobiliare venditrice. Il tribunale, pertanto, avendo riscontrato, nella fattispecie, anche la sussistenza del concorrente requisito del periculum in mora  ha concesso la misura cautelare richiesta. 

NOTAIO- INVENTARIO DI EREDITA’– AZIONE ORDINARIA DEL NOTAIO INCARICATO PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO- AMMISSIBILE – NECESSITA’ DI PREVENTIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE AL GIUDICE CHE HA NOMINATO IL NOTAIO - INSUSSISTENZA. AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1213 pubblicata il 16.6.2021, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci, nell’ambito di una vertenza avente ad oggetto il pagamento degli onorari dovuti ad un notaio per l’esecuzione, su incarico del giudice, di un inventario di una eredità, ha rigettato l’appello della controparte appellante che lamentava che il Tribunale avesse disatteso l’eccezione secondo cui gravasse sul notaio l’onere di chiedere la liquidazione del suo compenso al giudice che lo aveva nominato per la procedura inventariale, a norma dell’art. 83 D.Lgs. 113/2002, con conseguente inammissibilità della pretesa fatta valere dal notaio in sede ordinaria contro gli eredi. Il Collegio della Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto infondato il motivo statuendo che “Contrariamente a quanto afferma l’appellante, deve ritenersi applicabile anche a questa fattispecie il principio affermato da Cass. civ. Sez. II, 31/03/2006, n. 7633, secondo cui l’ausiliare del giudice può sempre agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, se non abbia ottenuto la liquidazione del suo compenso in quella sede”.

CHIAMATA DEL TERZO EX ART. 269 C.P.C.- IL TERZO CHIAMATO NEL GIUDIZIO INTRODOTTO FRA ALTRI NON HA INTERESSE A SOLLEVARE CONTESTAZIONI SULLA RITUALITÀ DELLA PROPRIA CHIAMATA CON RIGUARDO AL RAPPORTO PROCESSUALE ORIGINARIO AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1213 pubblicata il 16.6.2021, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci, ha rigettato l’appello della controparte appellante che eccepiva la nullità della propria chiamata in causa in primo grado in quanto il chiamante non aveva proceduto alla notificazione nel rispetto dei termini a comparire e ciò nonostante era stato rimesso in termini al fine di procedere nuovamente alla chiamata del terzo. Il terzo costituitosi in giudizio eccepiva la nullità della chiamata. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il motivo affermando che “Rileva infatti il Supremo Collegio che il terzo chiamato nel giudizio introdotto fra altri, non può svolgere, in quanto privo di interesse, “eventuali contestazioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata (…) con riguardo al rapporto processuale originario (…) poiché esse riguardano il rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo determinato l'ingresso del terzo nel processo, che altrimenti in quel rapporto sarebbe stato precluso”. Di qui il principio secondo cui “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 269 c.p.c., comma 2 (...) la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. “Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata"

ARBITRATO INTERNAZIONALE – PUBBLICAZIONE SULL’YEARBOOK COMMERCIAL ARBITRATION DI UN LODO EMESSO DA UN COLLEGIO ARBITRALE PRESIEDUTO DALL’AVV. MARIA THERESIA ROERIG CORSINI IN UNA PROCEDURA ARBITRALE INTERNAZIONALE CAM

Pubblicato sull’Yearbook Commercial Arbitration – 2020- Volume XLV - un lodo emesso da un collegio arbitrale presieduto dall’avv. Maria Theresia Roerig in una procedura arbitrale internazionale amministrata dalla Camera Arbitrale di Milano avente ad oggetto un contratto di distribuzione stipulato tra una società venditrice italiana e una società distributrice di nazionalità serba.

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