CASSAZIONE- INAMMISSIBILE EX ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. IL RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO CHE HA DECISO LA QUESTIONE IN MODO CONFORME ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE–(AVV. GIULIO CORSINI-BDC LEGAL)
La Corte di Cassazione, sezione VI-2, con ordinanza n. 33518 pubblicata in data 11.11.2021, in accoglimento delle tesi difensive del controricorrente difeso dall'avv. Giulio Corsini, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. il ricorso presentato dalla parte ricorrente avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma con la quale l'appello principale era stato dichiarato improcedibile per essere stato iscritto a ruolo un giorno in ritardo rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.. L'allora appellante, peraltro nella fase di gravame, aveva chiesto di essere rimessa in termini con istanza presentata, ai sensi dell'art. 153, c. 2 c.p.c., sette mesi dopo la tardiva iscrizione a ruolo. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini per tardività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso richiamando il principio per cui "La rimessione in termini...deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisto la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice".