COMPRAVENDITA IMMOBILIARE –– RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE EX ART. 1337 C.C. - AUTORESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE –NO OBBLIGO INFORMATIVO DEL VENDITORE SE L’INFORMAZIONE OMESSA ERA DI AGEVOLE ACQUISIBILITA’ -AVV. GIULIO CORSINI

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8150 pubblicata il 15.12.2023, C.E. dott. Cirillo, Pres. dott.ssa Izzo, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Giulio Corsini, che difendeva la società venditrice e il suo amministratore unico, ha rigettato l’appello avverso con il quale la società immobiliare acquirente lamentava, tra l’altro, che il Tribunale “avrebbe negato la responsabilità precontrattuale sul presupposto che il difetto di diligenza dell’acquirente assorbiva l’omissione di informazioni da parte del venditore”. Nella specie, la Corte di Appello, ha statuito che "il Tribunale ha correttamente negato la responsabilità precontrattuale atteso che il dovere di informazione nel corso delle trattative di circostanze che avrebbero potuto influire sui termini e le condizioni dell’affare non può riguardare le circostanze conoscibili…con l’ordinaria diligenza“ e che l’acquirente "ben avrebbe dovuto accorgersi di tutte quelle criticità che avevano ampiamente giustificato interventi di manutenzione straordinaria e avrebbero potuto verosimilmente giustificarli in futuro“. Aggiunge quindi la Corte di Appello che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1337 c.c. scrutinando anche la diligenza di chi invoca tutela, in adesione alla giurisprudenza, per cui la parte che assume di essere stata fuorviata da omesse informazione, non può invocare la tutela propria del contraente di buona fede nella fase precontrattuale, quando egli stesso sia stato in colpa per aver potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza di quelle informazioni. Va da sé che l’agevole acquisibilità di quelle informazioni non consente di configurare come speculare dovere del venditore quello di riferirle, piuttosto che collocarsi come concausa non efficiente del danno da più gravose condizioni contrattuali”. L’appello è stato rigettato anche in relazione a tutti gli ulteriori sei motivi di gravame con cui la società immobiliare acquirente e appellante chiedeva di accertare la responsabilità della società venditrice e del proprio amministratore unico per vizi occulti ex art. 1491, c.c. per Dolo Incidente ex art. 1440 c.c. e per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. La società immobiliare appellante è stata condannata alla refusione delle spese di lite del grado oltre al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.