La stipulazione del "Preliminare" fa maturare il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (avv. Giulio Corsini)
Pubblichiamo, nel rispetto della normativa della Privacy, la sentenza n. 692/2012 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 13 gennaio 2012, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini, nella quale viene confermato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui : "costituisce affare, ai sensi dell'art. 1754 c.c., al fine del riconoscimento del mediatore alla provvigione, qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti (...) per "conclusione dell'affare" dalla quale a norma dell'art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l'inadempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, potendo essere anche la stipulazione di un contratto preliminare"
Conciliazione in sanità. ACOI intervista l'avv. Giulio Corsini
L'abbandono delle trattative non esclude necessariamente il diritto del mediatore alla provvigione
News: Il pagamento della provvigione può essere escluso solo nel caso in cui le originarie trattative condotte con l'ausilio del mediatore abbiano avuto esito negativo e la successiva ripresa delle stesse non sia in alcun modo ricollegabile alle precedenti o da queste condizionate.
Pubblichiamo, nel rispetto della normativa della Privacy, la sentenza n. 9622/2012 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 18 aprile 2012, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini, nella quale viene confermato, in materia di mediazione, il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui "il diritto alla provvigione può essere escluso solo quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le aprti sia successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili alle precedenti o da queste condizionate, sicchè¨possa esclusdersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore" ( ex plurimis Cass. Civ. 15 maggio n. 6703)
BDC Studio legale e il mondo del Travel Retail
Gli avv.ti Maria Theresia Roerig e Giulio Corsini sono diventati consulenti legali di una società' italiana facente parte di uno dei piu' importanti gruppi imprenditoriali francesi leader mondiale nel settore del Travel Retail operante in oltre 20 Paesi tra Nord America, Europa ed Asia (2012).
Trasporto Merci-CMR : il Subvettore non è responsabile in via extracontrattuale nei confronti del proprietario per la perdita di merce causata da omessa custodia.
L’obbligazione accessoria della custodia non è infatti configurabile al di fuori dal contratto di trasporto.
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 4268/2013 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 26 Marzo 2013, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un cliente estero, nella quale viene confermato, in materia di Trasporto Merci su strada soggetto all'applicazione della Convenzione CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) siglata il 19 maggio 1956, il principio da tempo consolidato in giurisprudenza secondo cui : “in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto l’obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto” (Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 1979 n. 2773).
L'abbandono delle trattative non esclude necessariamente il diritto del mediatore alla provvigione (avv. Giulio Corsini)
News: Il pagamento della provvigione può essere escluso solo nel caso in cui le originarie trattative condotte con l'ausilio del mediatore abbiano avuto esito negativo e la successiva ripresa delle stesse non sia in alcun modo ricollegabile alle precedenti o da queste condizionate.
Pubblichiamo, nel rispetto della normativa della Privacy, la sentenza n. 9622/2012 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 18 aprile 2012, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini, nella quale viene confermato, in materia di mediazione, il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui "il diritto alla provvigione può essere escluso solo quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le aprti sia successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili alle precedenti o da queste condizionate, sicchè¨possa esclusdersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore" ( ex plurimis Cass. Civ. 15 maggio n. 6703)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
Nella persona del giudice unico, Dott.ssa Antonella Di Tullio
Ha pronunciato la seguenteSENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 67444/08 R.G.C.
Promosso da X el.te dom.ta in Roma , Via dei _____________ presso e nello studio degli Avv.ti G. Corsini e ________________ che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione parte attrice contro Y el.te dom.ta in Roma, Via ___________, presso e nello studio dell'Avv. __________ che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione parte convenuta e Z, el.te dom.to a Roma, ____________ presso e nello studio dell'Avv.to _____________ che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta e Q , el.te dom.ta in Roma, Viale ____________ presso e nello studio dell'avv. ________ che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta I Conclusioni delle parti: vedi verbale udienza del 9.1.2012
Svolgimento del processo
Arbitrato internazionale: Cam. Milano pubblicato l'abstract di un lodo emesso dall'avv. Roerig Corsini
La Camera Arbitrale di Milano ha pubblicato sul proprio sito (http://www.camera-arbitrale.it/it/Centro+Studi+e+Documentazione/Biblioteca/Lodi+e+Decisioni.php?id=262) in forma anonima l'abstract inglese del lodo emesso dall'avv. Maria Theresia Roerig Corsini nel caso n. 7211, 23.9.2013, vertente tra un fornitore italiano e un distributore greco. L'abstract è inoltre stato pubblicato nell'ITA Monthly Report.
Privacy e diritto bancario: Conti correnti è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti
Ripubblichiamo, nel rispetto della Privacy, l'ordinanza, emessa in una causa patrocinata dall'avv. Francesca Bucciarelli Ducci, con cui il Garante per la Protezione Dei Dati Personali ha accolto un ricorso di un erede contro un istituto di credito che aveva negato al ricorrente l'accesso e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa conservate in relazioni a rapporti bancari intrattenuti dal de cuius con l'istituto di credito.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le istanze (e in particolare quelle del 7 dicembre 2007 e 19 febbraio 2008) con le quali G.N., in qualità di legittimario di D.N. deceduto nel ………., aveva chiesto a Banca (omissis) S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la conferma dell'esistenza e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa conservate in relazioni a rapporti bancari da questi intrattenuti con l'istituto di credito;
VISTO il ricorso presentato da G.N. (rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bucciarelli Ducci) nei confronti di Banca (omissis) S.p.A. con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto, in luogo del dovuto riscontro, alcune richieste volte a ottenere un versamento a favore dell'istituto di credito a fronte delle spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 9 maggio 2008 con la quale la banca resistente, nel dichiarare di aver "inizialmente chiesto il rimborso spese alla luce del contenuto" di precedenti lettere dell'8 e 29 ottobre 2007 con le quali il ricorrente chiedeva copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, ha confermato l'esistenza di informazioni personali riferibili al de cuius, precisando il numero del conto corrente e alcune informazioni in ordine allo stato dello stesso alla data del decesso e dichiarando che, "a seguito di espressa richiesta", l'istituto di credito potrà fornire "copia della documentazione di riferimento ai sensi dell'art. 119 Tub";
VISTA la memoria inviata via fax il 13 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza del riscontro ottenuto dalla controparte che si sarebbe limitata a fornire "un'informazione di tipo identificativo della sola situazione esistente alla data del (…), senza comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con il de cuius"; rilevato che il ricorrente ha ribadito quindi la propria richiesta di accesso ai dati personali "riguardanti il de cuius, comunque detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare riguardo alle informazioni personali relative al contratto di conto corrente, quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni in forma intelligibile delle operazioni effettuate, le movimentazioni bancarie, come da richiesta, più volte, formulata";
VISTA la nota pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale la banca resistente, tenuto conto del disposto degli art. 7 del Codice e 119 del d.lg. 385/1993, ha sostenuto di aver fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;
RILEVATO che il ricorrente risulta legittimato a esercitare il diritto di accesso nei confronti dei dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; precisato che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) che consente al cliente o a "colui che gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi;
CONSIDERATO che, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, il titolare del trattamento non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, prevedendo invece l'art. 10 del Codice che i dati debbano essere estrapolati da archivi e documenti che li contengono e comunicati all'interessato in forma intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice), dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile (e quindi con l'indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.) e con l'oscuramento di quelli relativi a terzi;
RILEVATO altresì che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;
RILEVATO che, nel caso di specie, due delle diverse istanze con cui il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati personali relativi al defunto sono state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 del Codice e che con esse il ricorrente ha chiesto l'estrapolazione di tutti i dati personali in questione comunque detenuti dalla banca;
RITENUTO che, con riferimento a tale richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto tenuto conto che la banca resistente ha omesso di comunicare, in dettaglio e in forma intelligibile, tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l'istituto di credito, limitandosi a indicare soltanto alcuni dati sintetici, relativi alla situazione del rapporto di conto corrente all'epoca del decesso; ritenuto di dover quindi ordinare alla resistente di aderire alla richiesta del ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, tutti i dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati, quelli di cui agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie, etc.) che non sono ancora stati comunicati; ritenuto che l'istituto di credito resistente dovrà altresì dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;
RITENUTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso e ordina a Banca (omissis) S.p.A. di corrispondere nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, alla richiesta di accedere a tutti i dati personali relativi al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle movimentazioni bancarie), dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca (omissis) S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 17 luglio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Diritto Processuale Civile-Divisione: inammissibile l’impugnazione, per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., avverso l’ordinanza della Corte di Appello dispositiva di CTU che si assume avere natura sostanziale di sentenza.(avv. Giulio Corsini)
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 1274/2014 con cui la Corte di Appello di Roma, decidendo a seguito discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente (G.AN.), ha dichiarato inammissibile l’impugnazione svolta dalla controparte (G.AD.) avverso un’ordinanza emessa da altra Corte di Appello, in altro giudizio pendente inter partes, dispositiva del rinnovo di una C.T.U. per stimare i beni in comunione e la predisposizione di un nuovo progetto di divisione. L’impugnante riteneva che tale ordinanza avesse natura di sentenza in quanto gli accertamenti devoluti al C.T.U, a suo dire, si ponevano in contrasto con precedenti giudicati, intervenuti tra le parti, attinenti la divisibilità dei beni in comunione.
Diritto Processuale Civile. Notificazione alle persone giuridiche presso il legale rappresentante via posta ex art. 149 c.p.c.. Ammissibilità. Fondatezza.
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 85/2014 con cui la Corte di Appello di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente (C.I.), ha respinto l’appello avverso che si fondava, tra l’altro, sull’asserita nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
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