Image
Image
Image
Image
Image

Il Tribunale di Lagonegro (ex Tribunale di Sala Consilina) con sentenza 107 pubblicata il 29.7.2020 ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale italiana sollevata da una importante società di noleggio di auto di lusso di nazionalità tedesca assistita dagli avv.ti Maria Theresia Roerig e Giulio Corsini. Un imprenditore italiano titolare di un autosalone citava la società tedesca dinanzi al Tribunale di Sala Consilina sostenendo di aver subito il sequestro, nell’ambito di un procedimento penale promosso in Italia contro ignoti,  di un’auto di grande cilindrata che l’imprenditore affermava di aver acquistato al prezzo di mercato da terzi senza conoscere l‘origine illecita dell’automobile. L’imprenditore proponeva, ai sensi dell’art. 263 c. v, c.p.p., istanza di dissequestro al G.I.P. il quale rilevato che a sua volta la società tedesca si affermava proprietaria dell’automobile, rimetteva, ex art. 263, c. III, c.p.p., le parti dinanzi al Tribunale civile di Sala Consilina per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate. Il Tribunale di Lagonegro (ex Sala Consilina) con la sentenza in esame ha tuttavia affermato che “secondo consolidato orientamento della Corte europea (cfr. ex multis, CG 20.5.2010 in causa C-111/2009) l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44\2001, va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, invece, la parte convenuta ha, fin dalla comparsa di costituzione e risposta sollevato eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità adita”. Partendo da tale presupposto il Tribunale ha dichiarato che nella specie non sussistesse la giurisdizione italiana in quanto “Il regolamento C.E. n. 44\2001 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", al fine di accordare alle norme sulla competenza un alto grado di prevedibilità, ha, quindi, sancito il principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, consentendo di derogarvi solo in casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento basato, comunque, sulla stretta connessione tra l'autorità giurisdizionale e la controversia così da garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Ed invero, la società convenuta ha la sede legale in Germania, a ………, quindi, ai sensi del succitato art. 2, doveva essere citata innanzi all’autorità giurisdizionale tedesca non avendo la stessa anche altre sedi in Italia. Né tantomeno possono trovare applicazione le norme contenute nelle sezioni da 2 a 7 richiamate dall’art. 3 del Regolamento C.E.”

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1346 pubblicata in data 21.02.2020, accogliendo l’eccezione sollevata dall’avv. Giulio Corsini per la parte appellata, ha dichiarato improcedibile l’appello promosso da parte appellante per essere stato tardivamente iscritto a ruolo (nella specie l’appellante aveva iscritto a ruolo l’appello decorsi undici giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione di appello così non rispettando il disposto di cui all’art. 165 c.p.c. richiamato dall’art. 347 c.p.c.. che prevede che l’attore debba iscrivere a ruolo la causa “entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto”. La Corte di Appello di Roma, sempre in accoglimento di altra eccezione sollevata dall’avv. Giulio Corsini, ha altresì ritenuto di non poter accogliere ben due istanze di rimessione in termini presentate da parte appellante ex art.153 c.p.c. in quanto non tempestive ribadendo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in caso di legittimo impedimento per ottenere la rimessione in termini è necessaria “la tempestività della iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (nella specie l’appellante, incorsa nella tardiva iscrizione a ruolo dell’appello, aveva presentato una prima istanza di rimessione in termini circa sette mesi dopo l’intervenuta decadenza e una seconda istanza circa un anno dopo).(2020)

L’avv. Giulio Corsini, ha assistito i proprietari di un prestigioso attico sito nella città di Roma, convenuti in giudizio da una società di intermediazione immobiliare che chiedeva il pagamento della provvigione affermando di essere stata l’intermediaria nella conclusione della vendita dell’appartamento. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 19701 pubblicata in data 14.10.2019, accogliendo le argomentazioni del nostro studio, ha, al contrario, accertato che l’affare fosse stato chiuso da altro intermediario e che la società attrice non avesse diritto al pagamento della provvigione nemmeno per quota in base al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui : ”Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare… non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. n. 16157 del 08/07/2010; Cass. 1120 del 22/01/2015). (2019).