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Pubblicato sull' Yearbook Commercial Arbitration Volume XLI 2016 (pag. 303-329) il lodo definitivo (in lingua inglese) emesso dall'avv. Maria Theresia Roerig Corsini nella procedura arbitrale n. 1115/16 amministrata dalla Camera di Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano. 

Il caso ha riguardato una controversia tra una società di service provider di nazionalità svizzera ed una società di nazionalità italiana.

 

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 13970/2016 con cui il Tribunale Civile di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di una società di capitali di nazionalità italiana propria cliente (G), ha condannato il mediatore che aveva intermediato la vendita a titolo di responsabilità professionale per aver omesso di identificare con diligenza la parte venditrice ed il suo asserito rappresentante. 

sentenza 13970 2016

In tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg. CE 22.12.2001, n. 44

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 4201/2016 con cui il Tribunale Civile di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente tedesco (SL), ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’avv. Giulio Corsini “dovendosi condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci, come da altri criteri eventualmente previsti dalla legislazione nazionale”.

sent. 4201 2016

Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 12944/2016 con cui il Tribunale di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente (G.A.), ha dichiarato estinto il processo su eccezione dell’avv. Corsini confermando il principio elaborato in giurisprudenza relativo all’inesistenza dell’atto giudiziale in quanto formato in modo assolutamente non previsto dalla normativa “tale cioè da impedire che possa essere assunto come modello legale della figura”. Nello specifico la controparte aveva proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario notificando un atto giudiziale che il Tribunale ha ritenuto essere “inesistente” conseguendone il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal Giudice.

L'avv. Roerig Corsini nominata arbitro unico in una procedura di arbitrato internazionale, vertente tra una società italiana ed una società svizzera, amministrata dalla Camera Arbitrale di Milano (2015).