Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della privacy, una recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Arezzo, in materia di appalto, in una causa patrocinata dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci con la quale è stata accolta, a distanza di oltre un lustro dalla ultimazione dei lavori, una richiesta d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata dalla committente di un importante complesso ospedaliero contro l’appaltatore, il direttore dei lavori ed il progettista per gravi difetti di costruzione dell’opera che interessando il manto di copertura provocavano sia gravi fenomeni di infiltrazioni d’acqua sia pericolo di rovina e caduta di materiale con grave pregiudizio per i degenti, ospiti e personale sanitario della struttura ospedaliera.
Nonostante la consegna dell'opera fosse avvenuta a distanza di oltre un lustro dalla domanda d'urgenza, il ricorso è stato accolto sul presupposto del persistente pericolo derivante dai vizi di costruzione individuati dalla ricorrente e dal fatto che era stata fornita la prova documentale che la ditta appaltatrice avesse già effettuato plurimi intereventi asseritamente ripristinatori del manto di copertura dell’edificio in periodo antecedente e prossimo alla consegna dei lavori che denotavano, sotto il profilo del fumus, negligenza ed imperizia nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatrice.
L’avv. Elena Bucciarelli Ducci, cofondatrice di BDC - Studio Legale, lascia l'avvocatura per proseguire la sua carriera nel campo notarile.
Elena Bucciarelli Ducci si è infatti cancellata dall’albo degli avvocati dal Novembre 2013 avendo superato, nel precedente mese di giugno 2013, l’esame orale del concorso pubblico a posto di Notaio.
BDC- Studio Legale nel ringraziare Elena per la sua preziosa e fattiva collaborazione professionale nonché per la sua autentica e profonda amicizia mostrata in questi anni, le augura i migliori successi per la sua nuova ed affascinante carriera.
Ad maiora!
L'Avv. Maria Theresia Roerig Corsini nominata arbitro unico in una procedura arbitrale ICC (Parigi) in materia di contrattualistica internazionale.
Gli avv.ti Maria Theresia Roerig Corsini e Giulio Corsini sono stati incaricati di assistere una società italiana operante nel settore del commercio di frutta secca contro una società di nazionalità francese in una procedura arbitrale amministrata dal Waren-Verein der Hamburger Börse e.V.
L’avv. Giulio Corsini è stato iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori con delibera adottata dal Consiglio Nazionale Forense in data 26.09.2014.
Pubblicato sull' Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXIX 2014 (pag. 263) il lodo definitivo (in lingua inglese) emesso dall'avv. Maria Theresia Roerig Corsini nella procedura arbitrale n. 7211 amministrata dalla Camera di Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano.
Il caso riguardava una controversia riguardante una fornitura internazionale di merci tra una società italiana ed una società di nazionalità greca. L'arbitro ha dovuto affrontare numerose problematiche processuali (tra cui la questione relativa alla validità della clausola compromissoria per relationem e della determinazione della legge applicabile, la questione della sussistenza del potere di rappresentanza del firmatario della clausola e la determinazione della relativa legge applicabile nonché questioni di procedibilità e relative all'estensione della clausola compromissoria etc.)
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della privacy, una recentissima sentenza emessa nel mese di marzo 2015 ex art. 281 sexies c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma in una causa in materia di responsabilità professionale intentata contro un notaio, incaricato di una stipula di un atto di compravendita, risultato soccombente in primo grado per non aver individuato un vincolo di inedificabilità che riguardava l'immobile oggetto di vendita con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari al prezzo pagato per l'immobile dall'acquirente ed agli onorari notarili. In appello, il collegio difensivo del notaio del quale faceva parte l'avv. Giulio Corsini, è riuscito ad ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno avendo la Corte di Appello accolto il motivo di gravame che si fondava sul principio per cui: "Sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato. Ricorrendo tale ipotesi, l'unico danno ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito (Cass. 16905 del 2010 confermata da Cass. 18244 del 2014)"
L'avv. Roerig Corsini nominata arbitro unico in una procedura di arbitrato internazionale, vertente tra una società italiana ed una società svizzera, amministrata dalla Camera Arbitrale di Milano (2015).
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 12944/2016 con cui il Tribunale di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente (G.A.), ha dichiarato estinto il processo su eccezione dell’avv. Corsini confermando il principio elaborato in giurisprudenza relativo all’inesistenza dell’atto giudiziale in quanto formato in modo assolutamente non previsto dalla normativa “tale cioè da impedire che possa essere assunto come modello legale della figura”. Nello specifico la controparte aveva proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario notificando un atto giudiziale che il Tribunale ha ritenuto essere “inesistente” conseguendone il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal Giudice.
In tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg. CE 22.12.2001, n. 44
Pubblichiamo (vedi allegato), nel rispetto della normativa della Privacy (i nominativi delle parti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto), un estratto della sentenza n. 4201/2016 con cui il Tribunale Civile di Roma, in una causa patrocinata dall'avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente tedesco (SL), ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’avv. Giulio Corsini “dovendosi condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci, come da altri criteri eventualmente previsti dalla legislazione nazionale”.
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