ARBITRATO INTERNAZIONALE – BILATERAL ITALIAN GERMAN ARBITRATION GROUP- ARBITRATION IN GERMANY AND ITALY – RECENT DEVELOPMENT- THURSDAY - 23 MAY 2024 – BERLIN (AVV. MARIA THERESIA ROERIG CORSINI)

When: Thursday – 23 May 2024 from 16:00 to 20:30

Where: Freie Universität Berlin, Hörsaal II am Fachbereich Rechtswissenschaft, Van't-Hoff-Strasse 8, 14195 Berlin 16:00 – 16:15

INTRODUCTION AND WELCOME

Prof. Dr. Christian Armbrüster (FU Berlin) Cecilia Carrara (Legance) / Gustav Flecke-Giammarco (7SA) 16:15 – 17:30 DIS-ERS – DIE NEUEN ERGÄNZENDEN REGELN FÜR STREITVERKÜNDUNGEN – A YARDSTICK FOR THIRD-PARTY NOTICES UNDER OTHER INSTITUTIONAL ARBITRATION RULES?

− KEYNOTE: Dr. David Quinke (Gleiss Lutz) − PANEL DISCUSSION: Dr. Ramona Schardt (DIS), Pauline Walde (Ashurst), Dr. Christoph Benedict (Watson Farley & Williams), Prof. Lotario Dittrich (Studio Legale Dittrich), Irene Petrelli (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle) 17:30 –

17:45 COFFEE BREAK

17:45 – 19:00 RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF AWARDS IN ITALY AND GERMANY – A SIDEBY-SIDE COMPARISON (AND MICRO-COMPARISON WITH AUSTRIA & SWITZERLAND)

− KEYNOTE: Michele Curatola (Clifford Chance) − PANEL DISCUSSION: Dr. Torsten Lörcher (CMS), Federica Bocci (DLA Piper), Benedetta Coppo (CAM), Sarah Böck (Paragon Advocacy), Nadja Al Kanawati (WilmerHale)

19:00 – 20:20 FOUR RAPID FIRE DEBATE TOPICS FOR 2024 − Fixed deadlines for arbitral tribunals: Prof. Dr. Wolfram Buchwitz (Universität Würzburg) − The Reform of the Italian Regime on Arbitral Interim Relief: Fabio Santacroce (ArbLit) − Navigating stays of proceedings (e.g. section 1032(1) German Code of Civil Procedure) in cases with foreign involvement – international convergence or divergence?: Dr. Vincent Wächter (Federal Ministry of Justice) − Do we need rules on Emergency Arbitration in Germany too?: Dr. Jakob Horn (Taylor Wessing)

MODERATOR: AVV./R.A. MARIA THERESIA ROERIG CORSINI (BDC-LEGAL)

20:20 – 20:30 WRAP-UP, followed by drinks reception

 

Partecipation is open to anyone is interested in arbitration in Germany and in Italy. To register please send an email to Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. or to  <a href="mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

DIRITTO UE - IL RECUPERO CREDITI NELL'UE - STRADA SPIANATA O PERCORSO A OSTACOLI?

L'AVV. MARIA THERESIA ROERIG CORSINI INTERVERRA' QUALE SPEAKER AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAMERA DEGLI AVVOCATI INTERNAZIONALISTI E DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, DAL TITOLO: 

"IL RECUPERO CREDITI NELL'UE- STRADA SPIANATA O PERCORSO AD OSTACOLI?" 

TRA GLI ALTRI INTERVERRANNO I COLLEGHI AVV.TI JACOPO MONACI NALDINI E ESTER DI NAPOLI

IL CONVEGNO SI TERRA' IL 31.5.2024 (ORE 16.30-18.00) PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE  (AUDITORIUM ADONE ZOLLI - BLOCCO G- PIANO 0) VIALE GUIDONI, 61 - FIRENZE 

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE –– RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE EX ART. 1337 C.C. - AUTORESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE –NO OBBLIGO INFORMATIVO DEL VENDITORE SE L’INFORMAZIONE OMESSA ERA DI AGEVOLE ACQUISIBILITA’ -AVV. GIULIO CORSINI

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8150 pubblicata il 15.12.2023, C.E. dott. Cirillo, Pres. dott.ssa Izzo, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Giulio Corsini, che difendeva la società venditrice e il suo amministratore unico, ha rigettato l’appello avverso con il quale la società immobiliare acquirente lamentava, tra l’altro, che il Tribunale “avrebbe negato la responsabilità precontrattuale sul presupposto che il difetto di diligenza dell’acquirente assorbiva l’omissione di informazioni da parte del venditore”. Nella specie, la Corte di Appello, ha statuito che "il Tribunale ha correttamente negato la responsabilità precontrattuale atteso che il dovere di informazione nel corso delle trattative di circostanze che avrebbero potuto influire sui termini e le condizioni dell’affare non può riguardare le circostanze conoscibili…con l’ordinaria diligenza“ e che l’acquirente "ben avrebbe dovuto accorgersi di tutte quelle criticità che avevano ampiamente giustificato interventi di manutenzione straordinaria e avrebbero potuto verosimilmente giustificarli in futuro“. Aggiunge quindi la Corte di Appello che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1337 c.c. scrutinando anche la diligenza di chi invoca tutela, in adesione alla giurisprudenza, per cui la parte che assume di essere stata fuorviata da omesse informazione, non può invocare la tutela propria del contraente di buona fede nella fase precontrattuale, quando egli stesso sia stato in colpa per aver potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza di quelle informazioni. Va da sé che l’agevole acquisibilità di quelle informazioni non consente di configurare come speculare dovere del venditore quello di riferirle, piuttosto che collocarsi come concausa non efficiente del danno da più gravose condizioni contrattuali”. L’appello è stato rigettato anche in relazione a tutti gli ulteriori sei motivi di gravame con cui la società immobiliare acquirente e appellante chiedeva di accertare la responsabilità della società venditrice e del proprio amministratore unico per vizi occulti ex art. 1491, c.c. per Dolo Incidente ex art. 1440 c.c. e per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. La società immobiliare appellante è stata condannata alla refusione delle spese di lite del grado oltre al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

REAL ESTATE – COMPRAVENDITA - LA MANCANZA DI AGIBILITA’ COSTA CARO AL VENDITORE (AVV. GIULIO CORSINI)

Il Tribunale di Roma, sezione decima, con sentenza 12624 pubblicata il 5.9.2023 ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due acquirenti, difesi dall’avv. Giulio Corsini, nei confronti del venditore/costruttore di un appartamento sito in Roma per mancanza di agibilità. Il venditore/costruttore aveva dichiarato nel contratto di compravendita notarile pubblico, di non essere in possesso della certificazione di agibilità ma di aver presentato apposita istanza, di cui indicava numero di protocollo e data di deposito, al Comune, corredata della documentazione necessaria.Gli acquirenti circa otto anni dopo l’acquisto, non avendo ricevuto l’agibilità dal venditore, si sono vittoriosamente azionati in giudizio ottenendo un cospicuo risarcimento del danno. Il danno-conseguenza secondo la sentenza del Tribunale di Roma va individuato nella differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto e il valore di mercato del cespite privo di agibilità stimato dal CTU.

REAL ESTATE – ART. 1669 C.C. - IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DAL COMMITTENTE SE I DIFETTI DELL’OPERA ATTENGONO A SCELTE GENERALI E DI FONDAMENTALE RILEVANZA DEI LAVORI (AVV.TI GIULIO CORSINI e FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI)

La Corte di Appello Civile di Firenze, Sezione I^, Pres. Mariani – Rel. dott.ssa Lococo, con sentenza n. 879 pubblicata il 26.4.2023, ha accolto l’appello promosso dagli avv.ti Francesca Bucciarelli Ducci e Giulio Corsini per conto di un loro cliente (Ente Ospedaliero) che aveva commissionato la realizzazione di una nuova copertura, di oltre 1000 metri quadri, di uno dei plessi dell’ospedale che tuttavia aveva presentato gravi difetti, ed in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo, ha riconosciuto che, nella specie, contrariamente a quanto aveva statuito il Tribunale, dovesse riconoscersi la responsabilità anche del Direttore dei Lavori (e non solo della ditta appaltatrice nelle more fallita) per gli ingenti danni subiti dalla committenza. La Corte di Appello ha statuito: “risulta dirimente, nella fattispecie, la individuazione della stessa nozione di “alta sorveglianza” comportante il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi, con il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”, con la sola esclusione della sorveglianza sulle operazioni di natura elementare o marginale (Cass., ord. N. 7336/2019)”. Il Direttore dei Lavori è stato condannato a risarcire l’intero danno patrimoniale subito dall’Ente Ospedaliero committente e al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio.

REAL ESTATE– SHOPPING IMMOBILIARE NELL’ANNO 2022 CON GLI AVV.TI GIULIO CORSINI E MARIA THERESIA ROERIG DI BDC-STUDIO LEGALE.

L’anno 2022 si è chiuso confermando la sempre maggiore affermazione di BDC – STUDIO LEGALE con i propri partners avv.ti Giulio Corsini (Head of Real Estate) e Maria Theresia Roerig (Head of the German and International Desk) nella consulenza stragiudiziale nel settore delle compravendite immobiliari di immobili di prestigio ad uso residenziale e commerciale sia in favore di persone fisiche che società di capitali.

Nel corso dell’anno si sono avviate e/o chiuse operazioni di vendita/acquisizione di importanti immobili situati nella città di Roma (ad esempio prestigiosi attici, villini, appartamenti con destinazione residenziale ovvero negozi con destinazione commerciale tutti situati nei principali quartieri della Capitale) ovvero la compravendita di una prestigiosa Villa unifamiliare nella nota località turistica di Maratea in Basilicata.

BDC-STUDIO LEGALE sta inoltre sempre più incrementando la sua presenza in un settore in grande espansione quale quello delle acquisizioni alberghiere ove assiste “players” anche internazionali in tutte le fasi di acquisizione ivi inclusa l’attività di due diligence tecnico-legale.

MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’ – OMESSA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE EX. ART. 1759 C.C.- SUSSISTE – CONSEGUENZE- INESIGIBILITA’ DELLA PROVVIGIONE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE – (AVV. GIULIO CORSINI)

La Corte di Appello Civile di Roma, Sezione III^, Pres. Lo Sinno – Rel. dott. Sarnelli, con sentenza n. 7208 pubblicata il 14.11.2022, ha accolto l’appello promosso dall’avv. Giulio Corsini per conto di un proprio cliente promissario acquirente di un immobile, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha affermato che “..l’art. 1759, comma 1, c.c. impone… al mediatore lo specifico obbligo informativo…di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili adottando la diligenza cui è tenuto professionalmente ex art. 1176 c.c., fatti riguardanti la valutazione e la sicurezza dell’affare che possano incidere sulla decisione di concludere il contratto di compravendita: l’inadempimento di tali obblighi informativi determina, dunque, una specifica e qualificata responsabilità del mediatore, compromettendo inevitabilmente anche il suo diritto alla provvigione. Orbene tra le informazioni rientranti in tale obbligo rientrano anche quelle riguardanti la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile ivi comprese la conformità dello stato dei luoghi alla rappresentazione degli stessi in catasto ed il rilascio del certificato di abitabilità”. Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il motivo di gravame secondo cui si contestava che il Tribunale avesse “..travisato completamente il fatto processuale assumendo come generica una eccezione che, al contrario, era stata formulata dal convenuto in termini precisi ed inequivocabili”. I motivi sono fondati. Rileva, infatti, la Corte che la contestata “violazione degli obblighi di cui all’art. 1759 c.c.” è stata compiutamente rappresentata in primo grado”. La Corte di Appello ha quindi accertato che la società di mediazione appellata, che in primo grado aveva ottenuto la condanna del promissario acquirente al pagamento della mediazione per una ingentissima somma di oltre 70.000 euro, avesse violato gli obblighi informativi cui era tenuta non avendo informato il promissario acquirente tra l’altro della mancanza della certificazione di agibilità dell’immobile pubblicizzato sul mercato. La società di mediazione è stata quindi condannata alla restituzione della provvigione ove medito-tempore percepita e alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.

CASSAZIONE- INAMMISSIBILE EX ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. IL RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO CHE HA DECISO LA QUESTIONE IN MODO CONFORME ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE–(AVV. GIULIO CORSINI-BDC LEGAL)

La Corte di Cassazione, sezione VI-2, con ordinanza n. 33518 pubblicata in data 11.11.2021, in accoglimento delle tesi difensive del controricorrente difeso dall'avv. Giulio Corsini, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. il ricorso presentato dalla parte ricorrente avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma con la quale l'appello principale era stato dichiarato improcedibile per essere stato iscritto a ruolo un giorno in ritardo rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.. L'allora appellante, peraltro nella fase di gravame, aveva chiesto di essere rimessa in termini con istanza presentata, ai sensi dell'art. 153, c. 2 c.p.c., sette mesi dopo la tardiva iscrizione a ruolo. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini per tardività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso richiamando il principio per cui "La rimessione in termini...deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisto la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice".

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – MANCANZA DI AGIBILITA’- L’ACQUIRENTE OTTIENE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. SUI BENI IMMOBILI E MOBILI E SUI CREDITI DEL VENDITORE – AVVOCATO GIULIO CORSINI- BDC LEGAL.

Il Tribunale di Roma, sezione decima civile in persona del dott. Francesco Cina, con provvedimento emesso in corso di causa in data 20-27/7/2021 ha concesso ad alcuni acquirenti di un immobile, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Giulio Corsini, il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., sui beni immobili o mobili e/o su cose o somme dovute alla società venditrice. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la mancanza di agibilità è causa di riduzione del valore di mercato del cespite oggetto di compravendita sussistendo pertanto il requisito del fumus boni juris in merito all’azione di risarcimento danni intentata dagli acquirenti nei confronti della società immobiliare venditrice. Il tribunale, pertanto, avendo riscontrato, nella fattispecie, anche la sussistenza del concorrente requisito del periculum in mora  ha concesso la misura cautelare richiesta. 

NOTAIO- INVENTARIO DI EREDITA’– AZIONE ORDINARIA DEL NOTAIO INCARICATO PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO- AMMISSIBILE – NECESSITA’ DI PREVENTIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE AL GIUDICE CHE HA NOMINATO IL NOTAIO - INSUSSISTENZA. AVV. FRANCESCA BUCCIARELLI DUCCI

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1213 pubblicata il 16.6.2021, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci, nell’ambito di una vertenza avente ad oggetto il pagamento degli onorari dovuti ad un notaio per l’esecuzione, su incarico del giudice, di un inventario di una eredità, ha rigettato l’appello della controparte appellante che lamentava che il Tribunale avesse disatteso l’eccezione secondo cui gravasse sul notaio l’onere di chiedere la liquidazione del suo compenso al giudice che lo aveva nominato per la procedura inventariale, a norma dell’art. 83 D.Lgs. 113/2002, con conseguente inammissibilità della pretesa fatta valere dal notaio in sede ordinaria contro gli eredi. Il Collegio della Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto infondato il motivo statuendo che “Contrariamente a quanto afferma l’appellante, deve ritenersi applicabile anche a questa fattispecie il principio affermato da Cass. civ. Sez. II, 31/03/2006, n. 7633, secondo cui l’ausiliare del giudice può sempre agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, se non abbia ottenuto la liquidazione del suo compenso in quella sede”.

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  34. Diritto Processuale Civile-Divisione: inammissibile l’impugnazione, per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., avverso l’ordinanza della Corte di Appello dispositiva di CTU che si assume avere natura sostanziale di sentenza.(avv. Giulio Corsini)
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