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BDC Legal and PG Legal have joined their forces by entering into a strategic alliance that combines their respective strengths. The combined broad experience of BDC and PG Legal (with offices in Rome, Milan, Naples, Genoa and Dublin) in many areas of law translate into the highest quality of legal services.

In addition to our offices located in strategic centers in Italy we dispose of a well-developed network of law firms and professionals at national and international level (in New York, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Dubai, Monaco, Paris, Bruxelles, Luxembourg, London, Athens, Bonn, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, München and numerous other cities).

 

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     Lingue              Italiano, Inglese, Spagnolo,  Francese, 


     Counsel

  

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Area di attività: Diritto societario - M&A; Diritto commerciale; Contrattualistica internazionale (produzione e distribuzione); Diritto dell'Ue, Internazionale e Antitrust; Areonautica; Assicurazioni; Immobiliare; Telecomunicazioni

 

Our team focuses mainly on factoring and receivables purchase transactions also as local co-counsel in complex cross-border factoring transactions. We further represent banks, factoring companies and other clients (bank customers, borrowers and debtors) in litigation proceedings regarding bank and financing issues.

L’avv. Giulio Corsini, ha assistito i proprietari di un prestigioso attico sito nella città di Roma, convenuti in giudizio da una società di intermediazione immobiliare che chiedeva il pagamento della provvigione affermando di essere stata l’intermediaria nella conclusione della vendita dell’appartamento. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 19701 pubblicata in data 14.10.2019, accogliendo le argomentazioni del nostro studio, ha, al contrario, accertato che l’affare fosse stato chiuso da altro intermediario e che la società attrice non avesse diritto al pagamento della provvigione nemmeno per quota in base al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui : ”Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare… non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. n. 16157 del 08/07/2010; Cass. 1120 del 22/01/2015). (2019).