MOBILITA' SANITARIA INTERREGIONALE: QUANDO LA RESIDENZA NON BASTA. IL VERO ARBITRO? LA LEGGE REGIONALE.
Nel dibattito, sempre più vivo, sulla mobilità sanitaria interregionale, una domanda continua a generare contenziosi e interpretazioni divergenti: chi paga le prestazioni erogate a un paziente che, durante una degenza fuori regione, trasferisce la propria residenza anagrafica nel territorio della struttura ospitante? A prima vista, la risposta sembrerebbe semplice. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 20401/2019, hanno affermato un principio che molti hanno letto come definitivo: se il paziente trasferisce la residenza, l’onere economico si sposta sulla ASL del nuovo territorio. Una soluzione coerente con la normativa sanitaria, con quella anagrafica e con la logica di prossimità amministrativa. Eppure, la vicenda è molto meno lineare di quanto sembri. La stessa Cassazione, nella medesima pronuncia, chiarisce un punto decisivo: l’individuazione dell’ASL obbligata non dipende solo dal principio generale, ma soprattutto dalla legge regionale del luogo in cui la prestazione è erogata. È un passaggio spesso trascurato, ma che cambia radicalmente la prospettiva. Perché? Perché il sistema sanitario italiano è costruito su un equilibrio complesso tra competenza statale e competenza regionale. Le Regioni non si limitano a gestire la spesa: disciplinano le modalità di finanziamento, i criteri di imputazione degli oneri e le regole della mobilità interna ed esterna. E quando una Regione esercita questa competenza in modo espresso, il principio generale deve cedere. È esattamente ciò che accade in Toscana.
L’art. 29, comma 2, della L.R. 40/2005, insieme alla Delibera GRT 265/2003, stabilisce che, per le prestazioni residenziali non ospedaliere, l’onere resta in capo alla ASL di residenza al momento del ricovero, anche se il paziente trasferisce successivamente la propria residenza nel Comune dove si trova la struttura. Una scelta chiara, consapevole, che “cristallizza” la competenza economica e deroga al principio generale. Non è un dettaglio tecnico: è la dimostrazione di come, in questa materia, la fonte regionale sia il vero arbitro del rapporto obbligatorio. In questo contesto, lo Studio BDC LEGAL, con la partner Avv. Francesca Bucciarelli Ducci, sta lavorando da anni su questi temi, patrocinando numerosi contenziosi e contribuendo – caso dopo caso – alla definizione di una giurisprudenza sempre più consapevole della complessità del sistema. Le vittorie ottenute in giudizi analoghi e l’analisi approfondita delle fonti regionali stanno aiutando a chiarire un terreno che, per troppo tempo, è rimasto opaco. La mobilità sanitaria interregionale non è solo una questione di residenza: è un laboratorio giuridico in cui si incontrano diritto sanitario, autonomia regionale, finanza pubblica e tutela dei pazienti. E continuerà a esserlo, finché non si raggiungerà un equilibrio stabile tra esigenze di cura e sostenibilità del sistema.


