INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LA NUOVA FATTISPECIE DI REATO INTRODOTTA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO- ART. 612 -QUATER C.P. (AVV. GIULIO CORSINI)
Il legislatore italiano ha introdotto una novità importante nel Codice Penale: il nuovo reato di uso illecito dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una norma che nasce dall’esigenza di proteggere l’identità e la reputazione delle persone in un’epoca in cui la tecnologia consente di creare, in pochi secondi, immagini, video e voci artificiali praticamente indistinguibili dal reale. Con la Legge n. 132 del 2025, entrata in vigore il 10 ottobre, è stato inserito l’articolo 612-quater nel Codice Penale, che punisce chi, senza il consenso della persona rappresentata, realizza o diffonde contenuti falsificati o alterati attraverso sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali contenuti siano idonei a trarre in inganno e a provocare un danno alla vittima. La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione, con aggravanti se la vittima è minore o se il materiale viene diffuso in rete con ampia visibilità.
Art. 612-quater. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale):
“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”
La norma si concentra soprattutto sul fenomeno dei cosiddetti deepfake, cioè contenuti digitali creati con software di intelligenza artificiale che possono riprodurre fedelmente l’aspetto o la voce di una persona. Ad esempio: il video in cui un individuo appare dire o fare qualcosa che in realtà non ha mai detto o fatto. una persona che pronuncia dichiarazioni false oppure coinvolto in una scena compromettente. In tutti questi casi, se manca il consenso della persona e si produce un danno alla sua immagine, si configura il nuovo reato. Anche la semplice diffusione di tali materiali, ad esempio attraverso social network o gruppi di messaggistica, può comportare responsabilità penale, poiché la legge punisce non solo chi crea, ma anche chi diffonde consapevolmente contenuti generati con l’intelligenza artificiale.
Il legislatore, tuttavia, non intende criminalizzare l’uso dell’intelligenza artificiale in sé. L’obiettivo non è ostacolare l’innovazione, ma distinguere tra uso legittimo e uso ingannevole della tecnologia. Rimangono quindi esclusi i contenuti dichiaratamente satirici o parodistici, le opere artistiche o divulgative che non inducono in errore e i materiali prodotti con il consenso degli interessati. Ciò che fa scattare la sanzione penale è la combinazione di tre elementi: l’alterazione o generazione artificiale dell’immagine o della voce, la mancanza di consenso e la produzione di un danno concreto o potenziale alla persona rappresentata.
La nuova legge segna un passo avanti importante nel diritto penale digitale. Fino a oggi, chi subiva la diffusione di un deepfake poteva solo ricorrere a norme generiche, come la diffamazione o la violazione della privacy, spesso inadeguate a tutelare efficacemente la vittima. Oggi, invece, l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale viene riconosciuto come un comportamento autonomamente offensivo, capace di minare la fiducia pubblica nelle immagini, nelle voci e nelle informazioni che circolano online.
Allo stesso tempo, la Legge 132/2025 ha anche introdotto una nuova circostanza aggravante comune all'art. 61, n. 11-decies, c.p. Cit. 1. Questa si applica quando un reato è commesso “mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale” che costituiscano un “mezzo insidioso” o che abbiano ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato.
Quindi la norma assume una notevole rilevanza pratica. Per i cittadini, diventa fondamentale prestare attenzione a ciò che si crea o si condivide: anche un “scherzo” basato su un video alterato con l’intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un reato se causa danno a qualcuno. Per le imprese e i professionisti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale, si apre l’esigenza di rivedere le proprie politiche di comunicazione, marketing e gestione dei dati, assicurandosi che i contenuti generati rispettino la normativa e il consenso delle persone coinvolte. Per chi invece è vittima di tali condotte la nuova norma offre una tutela immediata e specifica: si potrà presentare querela e chiedere non solo la rimozione dei contenuti, ma anche un risarcimento del danno morale ed economico.
In definitiva, l’introduzione del reato di uso illecito dell’intelligenza artificiale rappresenta una risposta moderna a una minaccia altrettanto moderna.
Rimangono aperti alcuni punti critici tra i quali, ad esempio, il confine tra la nuova fattispecie di reato e l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti di manifestazione del pensiero, critica e satira. Vedremo in futuro quale sarà l’interpretazione che fornirà la giurisprudenza in merito.
L’IA è uno strumento straordinario, ma un suo utilizzo consapevolmente sbagliato può diventare un’arma di manipolazione e disinformazione.
avv. Giulio CORSINI


