DIRETTIVA (UE) 2024/1069 - SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)
L’Europa contro le querele bavaglio: la direttiva anti-SLAPP e le nuove garanzie per chi difende l’interesse pubblico.
Negli ultimi anni si è diffuso un fenomeno sempre più preoccupante nel mondo dell’informazione e dell’attivismo civico: le cosiddette SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Si tratta di azioni legali promosse non tanto per tutelare un diritto, quanto per intimidire o zittire chi esercita libertà di parola e di critica su temi d’interesse pubblico — giornalisti d’inchiesta, ONG, difensori dei diritti umani, ricercatori o semplici cittadini.
Per contrastare queste “cause bavaglio”, l’Unione Europea ha approvato nell’aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/1069, che introduce un quadro di protezione uniforme in tutti gli Stati membri. La direttiva obbliga i Paesi europei a garantire strumenti procedurali efficaci per proteggere chi viene coinvolto in contenziosi abusivi collegati alla propria partecipazione pubblica, mantenendo al tempo stesso il diritto di accesso alla giustizia per tutti.
Tra le misure più importanti, la normativa prevede la possibilità per il giudice di richiedere al querelante una cauzione: l’attore potrà essere tenuto a depositare una somma di denaro sufficiente a coprire le spese legali stimate del convenuto, compresi eventuali danni, qualora la causa risulti infondata (articolo 6(1)(a) e articolo 10). Questa misura, pur rispettando il diritto di difesa, scoraggia l’avvio di cause temerarie con finalità intimidatorie.
Un’altra garanzia fondamentale è il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate. Gli Stati membri devono assicurare che i tribunali possano respingere, già nelle fasi iniziali del processo, le azioni giudiziarie che appaiano chiaramente abusive o prive di basi solide (articolo 11). In questi casi, spetta all’attore l’onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda (articolo 12(1)), mentre il giudice deve pronunciarsi in tempi rapidi, garantendo comunque l’imparzialità e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 7). La decisione di rigetto anticipata può essere impugnata (articolo 13).
La direttiva prevede inoltre che tali richieste di garanzie procedurali, come la cauzione o il rigetto anticipato, siano trattate in modo accelerato, evitando che il processo diventi esso stesso una forma di pressione (articoli 7(1) e 7(2)). Anche le modifiche successive alla causa (come il ritiro o la variazione della domanda) non precludono al convenuto la possibilità di chiedere i rimedi previsti, impedendo così manovre dilatorie o strumentali (articolo 8).
Un altro aspetto innovativo è la possibilità che associazioni, organizzazioni, sindacati o altri soggetti con un interesse legittimo possano intervenire a sostegno del convenuto o fornire informazioni utili al giudice, con il consenso della parte difesa (articolo 9). Questo riconosce l’importanza del sostegno collettivo e della solidarietà professionale in contesti di intimidazione giudiziaria.
Se la causa viene riconosciuta come abusiva, il tribunale può infliggere sanzioni proporzionate e dissuasive al promotore della SLAPP: il risarcimento dei danni, la pubblicazione della decisione o altre misure equivalenti (articolo 15). L’attore potrà inoltre essere condannato a sostenere tutte le spese legali del convenuto, compreso l’intero importo della difesa, anche oltre i limiti normalmente previsti dai compensi professionali (articolo 14(1) e (2)).
Un ulteriore elemento di tutela riguarda i procedimenti provenienti da paesi terzi (extra UE). Gli Stati membri dovranno rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze straniere quando il processo d’origine risulti manifestamente infondato o abusivo (articolo 16).
Gli Stati membri avranno tempo fino a maggio 2026 per recepire queste regole nei rispettivi ordinamenti nazionali. In Italia — dove il tema delle querele temerarie è da tempo discusso e molti giornalisti affrontano centinaia di procedimenti per il solo fatto di aver scritto articoli d’inchiesta — la direttiva non è ancora stata recepita. Alcuni Paesi europei hanno già avviato la trasposizione o predisposto proposte di legge, ma molti sono ancora in ritardo. Come ha ricordato la vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová, “le SLAPP minano le fondamenta della democrazia e la libertà di espressione”. Con questa direttiva, l’Europa manda un messaggio chiaro: le aule di tribunale non devono diventare strumenti di censura, ma luoghi di giustizia. Il futuro della libertà di parola, ora, dipenderà da come gli Stati sapranno tradurre questi principi in leggi nazionali efficaci, garantendo ai cittadini e ai professionisti dell’informazione la possibilità di continuare a parlare, indagare e denunciare — senza paura.
Roma, 30 ottobre 2025.
Avv. Giulio CORSINI


